Deontologia
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI
Testo in vigore dal 30 aprile 2021.
Ad eccezione dellâart. 9, deliberato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 febbraio 2021, tutti i rimanenti articoli sono stati approvati nella seduta del Consiglio Nazionale del 28 giugno 2017.
Visto lâArt. 4, comma 2, Cost. che cosĂŹ recita: âOgni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilitĂ e la propria scelta unâattivitĂ o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societĂ â; Visto lâArt. 9 Cost., che cosĂŹ recita: âLa Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazioneâ; Visto lâArt. 41 Cost., che cosĂŹ recita: âLâiniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con lâutilitĂ sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertĂ e alla dignitĂ umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli opportuni perchĂŠ lâattivitĂ economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini socialiâ; Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando cosĂŹ recita: âLa creazione architettonica, la qualitĂ delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nellâambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesseâ.
Preambolo
LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO IUNIOR E PIANIFICATORE IUNIOR.
La professione è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della societĂ , che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della cittĂ e del territorio, nellâambito delle rispettive competenze.
Con la sua attivitĂ il professionista, nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autoritĂ in materia di assetto dello spazio, concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali, come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dallâordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Il professionista rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio committente, fornendo il sapere e lâassistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualitĂ della vita dellâutente finale, nellâambito delle rispettive competenze.
Per poter svolgere al meglio il suo compito il professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma dichiara e rivendica la responsabilitĂ intellettuale e tecnica della prestazione espressa.
Il ruolo riconosciutogli dalla societĂ richiede che il professionista curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta lâattivitĂ , in modo da comprendere lâambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali. Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la societĂ affida allâArchitetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior.
Il rapporto con il committente si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista ma anche e soprattutto sullâaffidabilitĂ della categoria alla quale appartiene. La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo cosĂŹ lâaffidabilitĂ di una categoria e quindi la sua credibilitĂ .
La credibilitĂ si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacitĂ del professionista di essere allâaltezza del ruolo che la societĂ gli affida. Il Codice deontologico tutela la categoria quale patrimonio che lâArchitetto, il Pianificatore, il Paesaggista, il Conservatore, lâArchitetto Iunior e il Pianificatore Iunior deve preservare per un corretto rapporto con il committente e per mantenere la fiducia che la societĂ ripone in ciascuna figura professionale.
Titolo I / PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(FinalitĂ e ambito di applicazione)
1. Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, indicati per brevitĂ nel presente Codice âProfessionistaâ o âProfessionistiâ, iscritti nelle rispettive sezioni e settori degli Albi, ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale.
2. Il presente Codice è lâemanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti allâalbo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti allâalbo nellâesercizio a titolo individuale, associato o societario, dellâattivitĂ professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi allâesercizio professionale e nel rispetto dellâArt. 2233 Codice Civile. Ogni professionista ha lâobbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonchĂŠ di ogni altra legge che governi lâesercizio della professione nel superiore interesse sociale.A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.
3. Ove la prestazione sia resa allâestero, il Professionista, è tenuto al rispetto delle presenti
Titolo II / DOVERI GENERALI
Art. 2
(ProfessionalitĂ specifica)
1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, lâuso di un titolo professionale non conseguito.
2. Il Professionista deve conformare la sua attivitĂ al principio di professionalitĂ specifica, qualunque sia la forma che regola lâincarico professionale.
3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, piĂš in generale lâutilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilitĂ .
Art. 3
(Obblighi nei confronti del pubblico interesse)
1. Il Professionista ha lâobbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunitĂ allâinterno della quale opera.
2. Il Professionista, nellâesercizio della propria attivitĂ professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e regolamentari, di qualsiasi fonte e gerarchia, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalitĂ esecutive piĂš appropriate allo svolgimento dellâattivitĂ .
Art. 4
(Obblighi nei confronti della professione)
1. Lâiscrizione allâalbo costituisce presupposto per lâesercizio dellâattivitĂ professionale e per lâutilizzo del relativo titolo.
2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, lâattivitĂ esercitata in periodo di sospensione, lâuso di un titolo professionale non conseguito e lâuso improprio di titoli.
3. Costituisce illecito disciplinare il comportamento del Professionista che agevoli, o in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati, cancellati o sospesi, lâesercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4. Costituisce illecito disciplinare abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilitĂ senza lâindicazione analitica delle specifiche prestazioni di cui si assume personalmente la direzione e la responsabilitĂ .
5. Il professionista ha lâobbligo di comunicare tempestivamente i propri dati personali e quelli dellâattivitĂ professionale, compreso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, allâOrdine presso cui è iscritto, nonchĂŠ qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne hanno permesso lâiscrizione allâAlbo. Lâiscritto ha lâobbligo di comunicare allâOrdine eventuali sentenze di condanna subite e passate in giudicato o sentenze di patteggiamento.
6. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualitĂ , del contributo annuo dovuto dagli iscritti allâOrdine.
Art. 5
(LealtĂ e correttezza)
1. Il Professionista deve basare sulla lealtĂ e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attivitĂ nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
2. Il Professionista non deve in nessun caso, attribuirsi la paternitĂ del lavoro compiuto da altri. Lâinosservanza di tale norma costituisce Illecito disciplinare. Non deve altresĂŹ citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria unâopera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte
3. Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato allâinterno del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 5 bis
(LegalitĂ )
1. Costituisce illecito disciplinare, ogni reato punito con norme penali solo quando si riflettano sulla propria reputazione professionale o compromettano lâimmagine dellâintera categoria professionale.
2. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalitĂ organizzata di tipo mafioso.
Art. 6
(Indipendenza)
1. Nellâesercizio dellâattivitĂ professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.
Art. 7
(Riservatezza)
1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nellâesecuzione della medesima.
2. Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente.
3. Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che lâincarico si perfezioni.
4. Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonchĂŠ a creare le condizioni affinchĂŠ la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti allâOrdine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.
5. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio o delle commissioni dellâOrdine nonchĂŠ gli Iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.
Art. 8
(Competenza e diligenza)
1. Il Professionista ha lâobbligo di comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo lâausilio di altro professionista.
2. Il Professionista ha lâobbligo di svolgere lâattivitĂ professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha lâobbligo di rifiutare lâincarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.
Art. 9
(Aggiornamento professionale)
1. Al fine di garantire la qualitĂ ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dellâutente e della collettivitĂ , e per conseguire lâobiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha lâobbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per lâaggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, lâirrogazione delle seguenti sanzioni:
1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.
Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dellâobbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Qualora lâiscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nellâambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.
Art. 10
(VeritĂ )
1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.
Art. 11
(Adempimenti)
1. Il Professionista nellâesercizio della professione e nellâorganizzazione della sua attivitĂ , ha lâobbligo di:
– rispettare lâordinamento professionale e le deliberazioni dellâOrdine;
– dotarsi di idonea assicurazione RC professionale;
– provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali ai sensi della vigente normativa;
– dotarsi della Posta Elettronica Certificata;
– acquisire i CFP in conformitĂ al Regolamento per lâaggiornamento e sviluppo professionale;
– definire gli aspetti contrattuali prima dellâespletamento della prestazione professionale.
Titolo III / RAPPORTI CON LâORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Art. 12
(Doveri nei confronti dellâOrdine professionale)
1. Il Professionista ha lâobbligo di collaborare con il Consiglio dellâOrdine di appartenenza, per lâattuazione delle finalitĂ istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di veritĂ .
2. Ogni iscritto ha lâobbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dellâOrdine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo piĂš efficace lâesercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.
3. I Professionisti che sono eletti componenti del Consiglio dellâOrdine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti allâOrdine; essi hanno lâobbligo di adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettivitĂ , imparzialitĂ e nellâinteresse generale.
4. I Professionisti nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento del Consiglio Nazionale per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nel rispetto del presente Codice Deontologico e della compatibilitĂ delle risorse finanziarie dellâOrdine.
5. Lâiscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici ha lâobbligo di informare tempestivamente il Consiglio dellâOrdine dellâavvenuta nomina od elezione cosĂŹ come della cessazione del proprio mandato. Lâiscritto se nominato in rappresentanza dellâOrdine deve attenersi alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dellâOrdine dovesse impartire nellâinteresse o a tutela della categoria.
6. Lâiscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilitĂ per lâesercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata la copia della autorizzazione, relativa alla specifica attivitĂ professionale, al proprio Ordine.
Titolo IV / RAPPORTI ESTERNI
Art. 13
(SocietĂ tra professionisti)
1. I Professionisti soci sono tenuti allâosservanza del codice deontologico, cosĂŹ come la societĂ tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare dellâOrdine al quale risulti iscritta.
2. Sono ugualmente tenuti allâosservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari giĂ vigenti alla data di entrata in vigore dellâArt.10 L.12 novembre 2011, n°183.
3. Se la violazione deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società , è ricollegabile a direttive impartite dalla società , la responsabilità disciplinare del Professionista concorre con quella della società .
Art. 14
(Rapporti con i committenti)
1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtĂ e correttezza. Il Professionista ha lâobbligo di eseguire diligentemente lâincarico conferitogli, purchĂŠ questo non contrasti con lâinteresse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
2. Il Professionista ha lâobbligo di rapportare alle sue effettive possibilitĂ dâintervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantitĂ e la qualitĂ degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
3. Il Professionista non può, senza lâesplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, societĂ e ditte fornitrici dellâopera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.
4. Il Professionista nello svolgere la propria attivitĂ , non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.
Art. 15
(Rapporti con Istituzioni e Terzi)
1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve curare con particolare diligenza, lâosservanza dei doveri di cui al Titolo II.
2. Il Professionista ha lâobbligo di astenersi dallâavvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dallâIstituzione medesima e dal committente stesso.
3. Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilitĂ di qualsiasi natura nella sua attivitĂ professionale per sĂŠ o per altri.
Art. 16
(Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)
1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dellâOrdine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, ha lâobbligo di comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dellâOrdine.
2. Le modalitĂ con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilitĂ di qualsiasi natura per sĂŠ o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.
3. Il Professionista durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, ha lâobbligo di attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dallâArt. 51 del Codice di Procedura Civile.
4. Il Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.
5. Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici ha lâobbligo di non vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sĂŠ o per altri.
Art. 17
(Cariche istituzionali)
1. Il Professionista ha lâobbligo di curare che le modalitĂ con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dellâOrdine, del Consiglio di Disciplina, di delegato Inarcassa o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilitĂ a fini personali o elettorali di qualsiasi natura per sĂŠ o per altri allo stesso collegati.
Art. 18
(Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)
1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dallâordinamento di categoria, deve astenersi dallâesercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.
Art. 18 bis
(AttivitĂ di volontariato)
1. Il professionista che svolge la propria attivitĂ di volontariato nei territori colpiti da calamitĂ naturali deve: 1. svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dalle strutture istituzionali di riferimento e dal coordinamento di cui fa parte;
2. adottare un comportamento improntato alla correttezza, al senso di responsabilitĂ ed alla tolleranza, rispettando i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante lo svolgimento delle attivitĂ ;
3. astenersi dallo svolgere attivitĂ contrastanti con le finalitĂ delle attivitĂ di volontariato; evitare ogni possibile impropria posizione di vantaggio individuale. Eâ incompatibile lâassunzione di incarichi professionali relativa ad edifici per i quali si è svolta lâattivitĂ di rilevatore nella fase di emergenza.
4. non divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attivitĂ .
Titolo V / RAPPORTI INTERNI
Art. 19
(Rapporti con i colleghi)
1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtĂ . La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dallâordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. Ă vietata ogni condotta diretta allâaccaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico giĂ affidato ad altro collega, ha lâobbligo di preventivamente accertarsi con il committente, che sia stato revocato formalmente lâincarico conferito al collega o che egli abbia formalmente rinunciato, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il Professionista prima di svolgere lâincarico dovrĂ verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni giĂ svolte al fine di definire le reciproche responsabilitĂ e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinchĂŠ il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dellâopera. Costituisce illecito disciplinare il rifiuto, da parte del professionista sostituito o di quello subentrante, di effettuare la predetta verifica in contraddittorio. Sono fatti salvi i diritti dâautore.
3. Lâiscritto ha lâobbligo di astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.
4. Il Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione dal Consiglio dellâOrdine di appartenenza, è tenuto ad accettare lâincarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Professionista sostituto ha lâobbligo di agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituto, gli eredi possono chiedere parere allâOrdine sulle modalitĂ e criteri di ripartizione del compenso.
5. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dallâesercizio della professione o impedimento temporaneo ha lâobbligo di agire con particolare diligenza e gestire lâattivitĂ professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, ha lâobbligo di informare preventivamente il Presidente del Consiglio dellâOrdine di appartenenza del Collega.
Art. 20
(Concorrenza sleale)
1. Costituiscono illecito disciplinare i seguenti comportamenti:
a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;
b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sullâautore della prestazione professionale;
c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa lâattivitĂ di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;
d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio allâattivitĂ di altro Professionista;
e) la qualificazione con modalitĂ o lâuso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolaritĂ dello studio professionale.
2. La rinunzia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.
Art. 21
(Rapporti con collaboratori e dipendenti)
1. Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori dâopera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista ha lâobbligo di compensare la collaborazione in proporzione allâapporto ricevuto o a quanto concordato preventivamente.
2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, ha lâobbligo di regolamentare i rapporti con costoro esercitando un ruolo di supervisione e responsabilitĂ .
3. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto:
⢠a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nellâart. 20;
⢠ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
⢠a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;
⢠a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dellâinizio della collaborazione.
4. Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.
Art. 22
(Rapporti con tirocinanti)
1. Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne lâadempimento, con particolare cura per le regole deontologiche.
2. Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalitĂ di espletamento dello stesso.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al tirocinio previsto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 328/2001 s.m.i. e dallâart. 6 del DPR 137/2012.
Art. 22 bis
(Professionisti dipendenti)
1. Il Professionista dipendente rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Datore di Lavoro nellâambito delle disposizioni del proprio contratto di lavoro, con il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.
Titolo VI / ESERCIZIO PROFESSIONALE
Art. 23
(Incarico professionale)
1. Lâincarico professionale si configura come contratto di prestazione dâopera intellettuale, ai sensi dellâArt. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalitĂ specifica. Esso dovrĂ essere redatto in forma scritta e dovrĂ contenere quanto definito allâArt. 24.
2. Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullitĂ .
3. Il Professionista ha lâobbligo di rifiutarsi di accettare lâincarico o di prestare la propria attivitĂ quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attivitĂ concorra a operazioni illecite o illegittime.
4. Il Professionista ha lâobbligo di non assumere incarichi in condizioni di incompatibilitĂ ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.
Art. 24
(Contratti e Compensi)
1. Ă fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dellâArt. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista ha lâobbligo di definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessitĂ dellâincarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dellâincarico; deve altresĂŹ indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nellâesercizio dellâattivitĂ professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata allâimportanza dellâopera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrĂ inoltre essere edotto dal Professionista dellâesistenza delle presenti norme deontologiche.
4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dellâincarico.
5. Il Professionista potrĂ chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonchĂŠ di acconti sugli onorari commisurati alla quantitĂ e complessitĂ della prestazione professionale oggetto dellâincarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto allâattivitĂ svolta, o lâassenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
7. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.
Art. 25
(Accettazione dellâincarico)
1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno lâincarico.
Art. 26
(Incarico congiunto)
1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:
a) ha lâobbligo di concordare la condotta nonchĂŠ le prestazioni da svolgere;
b) ha lâobbligo di evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;
c) ha lâobbligo di astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.
Art. 27
(Esecuzione dellâincarico)
1. Il Professionista ha lâobbligo di svolgere lâincarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
2. Il Professionista ha lâobbligo di, tempestivamente, informare il committente, con semplicitĂ e chiarezza, sugli elementi essenziali dellâincarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:
a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi allâincarico affidatogli e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;
b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dellâincarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalitĂ e compensi.
Art. 28
(Cessazione dellâincarico)
1. Il Professionista ha lâobbligo di non proseguire lâincarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertĂ di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Professionista ha lâobbligo di non proseguire lâincarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire lâincarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltĂ della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
4. Il Professionista ha lâobbligo di avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dellâincarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.
Art. 29
(Rinuncia allâincarico)
1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dallâaccordo stipulato, in caso di rinuncia allâincarico, ha lâobbligo di dare al committente un congruo preavviso al fine di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.
2. Il Professionista, in caso di irreperibilitĂ del Committente, ha lâobbligo di comunicare la rinuncia allâultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con lâadempimento di tale formalitĂ , fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attivitĂ .
Art. 30
(Inadempimento)
1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dellâincarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.
Art. 31
(Conflitto di interessi)
1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attivitĂ professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attivitĂ nella medesima aggregazione professionale un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dellâincarico.
Art. 32
(Interferenza tra interessi economici e professione)
1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e societĂ patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.
Art. 33
(Restituzione dei documenti)
1. Il Professionista è tenuto a consegnare al committente, quando questâultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo stesso ricevuti, e può trattenerne copia.
Art. 34
(ResponsabilitĂ patrimoniale)
1. Il Professionista ha lâobbligo di porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nellâesercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dallâesercizio dellâattivitĂ professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dellâassunzione dellâincarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Art. 35
(Informativa)
1. Lâinformativa al committente in ordine allâattivitĂ professionale è resa a richiesta del Committente in ordine ai propri dati professionali e dello studio.
Art. 36
(PubblicitĂ informativa)
1. Ă ammessa con ogni mezzo la pubblicitĂ informativa avente ad oggetto lâattivitĂ delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicitĂ informativa di cui al comma 1 devâessere funzionale allâoggetto, veritiera e corretta, non deve violare lâobbligo del segreto professionale e non devâessere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. Il Consiglio dellâOrdine potrĂ verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.
Art. 36 bis.
(IncompatibilitĂ )
1. Ai sensi dellâart. 41 bis della Legge n. 1150/1942 il professionista incaricato della redazione dello strumento urbanistico comunale/intercomunale (piano strutturale o piano operativo) deve astenersi, dal momento dellâincarico professionale e fino allâapprovazione del piano, dallâaccettare incarichi professionali da parte di soggetti privati nellâambito oggetto di pianificazione. Tale incompatibilità è estesa anche ai professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
2. Ai sensi dellâart. 78, comma 3, della Legge n. 267/2000 Testo unico Enti Locali il professionista, componente della Giunta Comunale nelle materie dellâedilizia, dellâurbanistica o dei lavori pubblici, deve astenersi dallâesercizio dellâattivitĂ professionale in materia di edilizia privata e pubblica nellâambito territoriale del Comune dove ricopre la carica. Il medesimo divieto dovrĂ intendersi applicato anche nei confronti del sindaco, ancorchĂŠ questo abbia delegato tali funzioni ad altro soggetto, in ragione del potere di delega che lo stesso detiene.
3. Ai sensi dellâart. 6 della Legge n. 260/2010 lâesercizio di attivitĂ libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno dei professori e ricercatori universitari. Resta fermo quanto disposto dallâarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Tutte le attivitĂ professionali svolte in regime di incompatibilitĂ definite da leggi e regolamenti dello Stato costituiscono illecito disciplinare.
Titolo VII / POTESTĂ DISCIPLINARE
Art. 37
(PotestĂ disciplinare)
1. Presso i Consigli dellâOrdine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti allâalbo.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di Disciplina istituito presso gli Ordini, la potestĂ di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto allâarticolo successivo.
3. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VIII, devono essere omogenee, adeguate alla gravitĂ dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonchĂŠ delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare lâinfrazione.
4. Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice, lâazione disciplinare dovrĂ essere esercitata in piena autonomia e libertĂ di giudizio, essere disposta e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria.
5. Lâazione giudiziaria non sospende lâazione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.
Art. 37 bis
(Componenti dei Consigli / Collegi di Disciplina)
1. I componenti dei Consigli di Disciplina e dei Collegi di Disciplina devono svolgere il mandato improntando la propria attivitĂ ai principi di collaborazione, lealtĂ e correttezza nei confronti dellâattivitĂ del Consiglio dellâOrdine. Non devono in alcun modo ostacolare o interferire con lâattivitĂ amministrativa del Consiglio, nĂŠ svolgere pressioni indebite utilizzando lâesercizio dellâazione disciplinare.
Art. 38
(ParitĂ di trattamento, tutela dellâaffidamento e unitĂ dellâOrdinamento)
1. Al fine di attuare lâArt. 3 della Costituzione e garantire la paritĂ di trattamento, il Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, lâunitĂ dellâordinamento di categoria.
2. Il Consiglio Nazionale potrĂ riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano unâinterpretazione del Codice Deontologico non conforme alle precedenti decisioni emanate dal Consiglio Nazionale.
Art. 39
(Certezza del diritto)
1. Il Consiglio Nazionale deve periodicamente massimare le sue decisioni e pubblicarle nel sito www.awn.it.; la massima esprime la ratio decidendi della decisione e indica congiuntamente fattispecie e regola deontologica applicata.
Art. 40
(Condotta)
1. La responsabilitĂ disciplinare discende dalla violazione dei doveri.
2. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dellâincolpato.
3. Quando siano state contestate diverse infrazioni nellâambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.
Titolo VIII / SANZIONI
Art. 41
(Sanzioni)
1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:
a) lâavvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nellâesortarlo a non ricadervi;
b) la censura dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso;
c) la sospensione consiste nella esclusione temporanea dallâesercizio della professione per un periodo di tempo definito nel provvedimento e comunque non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione consiste nella esclusione dallâAlbo. Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
2. Gli illeciti disciplinari condotti secondo lâintenzione e la recidivitĂ costituiscono aggravanti e motivi di inasprimento della sanzione.
3. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidivitĂ , o di perdita dei diritti necessari per lâiscrizione allâalbo.
4. Ai sensi dellâart. 29 del D.P.R. n. 380/2001 Codice dellâedilizia il professionista direttore dei lavori, riconosciuto responsabile di difformitĂ o variazioni essenziali al permesso di costruire, è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (da tre mesi a due anni). Rimane ferma, nel corso del procedimento disciplinare, la possibilitĂ di verificare la sussistenza di circostanze attenuanti, tenendo conto dellâeffettiva violazione.
5. Lâomissione, il ritardo, oltre il termine previsto dal Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, e lâinfedeltĂ della comunicazione annuale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del volume dâaffari ai fini IVA, non seguita da rettifica entro il medesimo predetto termine, costituiscono infrazione disciplinare. La seconda infrazione comporta la sospensione dallâAlbo fino allâadempimento.
Titolo IX / DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
(Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano lâambito di applicazione.
Art. 43
(Aggiornamento del Codice deontologico)
1. Il Consiglio Nazionale delibera lâaggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi consolidatisi.
Art. 44
(Entrata in vigore)
1. Le presenti norme entrano in vigore dal 30 aprile 2021.
2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it e vengono diffuse da ciascun Ordine con pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.