Ravvedimento operoso 1 gennaio 30 giugno 2026 – Adempimenti aggiornamento professionale continuo per il triennio 2023-2025
Comunichiamo che è stato disposto dal CNAPPC un periodo di ravvedimento operoso con decorrenza 1 gennaio 30 giugno 2026 per il completamento degli obblighi formativi relativi al triennio 2023/2025.
Com’è noto, dal 1° gennaio 2014 gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti all’albo, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 hanno l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo e devono pertanto acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) nel triennio 2023-2025, di cui 12 CFP sui temi di deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione.
Se non avesse ancora provveduto all’acquisizione dei CFP la invitiamo a scegliere al più presto un’offerta formativa adeguata alle sue esigenze, al fine di regolarizzare la sua posizione.
Ricordiamo, infatti, che il 31 dicembre 2025 scadrà il quarto triennio formativo e la violazione dell’obbligo costituirà un illecito disciplinare (ai sensi dell’art. 7 DPR 137/2012 e dell’art. 9, comma 2 del Codice Deontologico).
Entro 120 giorni dalla scadenza del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine esplica tutte le procedure per la verifica amministrativa e, in caso di mancato/incompleto conseguimento degli stessi, sarà possibile regolarizzare la propria posizione nel semestre di “ravvedimento operoso” (1 gennaio – 30 giugno 2026); al termine di tale periodo le posizioni che risulteranno ancora irregolari verranno comunicate al Consiglio di Disciplina per gli adempimenti che saranno da quest’ultimo ritenuti opportuni e nel rispetto del Codice Deontologico.
Di seguito vengono per maggiore chiarezza riepilogate le sanzioni disciplinari vigenti (art. 9 del Codice Deontologico in vigore dal 2 dicembre 2024) cui si incorre per il mancato rispetto dell’obbligo formativo.
| CFP mancati | Sanzione |
| a) fino ad un massimo di 18 CFP | dall’avvertimento alla censura |
| b) nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP | sospensione da 1 a 15 gg |
| c) nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP | sospensione da 16 a 25 gg |
| d) nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP | sospensione da 26 a 40 gg |
| L’iscritto temporaneo per ogni anno o frazione ha l’obbligo di acquisire 4 crediti della sola formazione deontologica | dall’avvertimento alla censura |
Si rammenta che per essere in regola è necessario, comunque, acquisire i 12 CFP sui temi di deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione.
I CFP sono acquisibili attraverso molteplici attività previste dalle Linee guida.
Invitiamo ad accedere alla Piattaforma GCFP https://gcfp.cnappc.it/ che contiene l’offerta formativa su scala nazionale e dove è possibile consultare il monte crediti raggiunto;
Segnaliamo, inoltre, che numerose sono le opportunità proposte dall’Ordine, consultabili sulla stessa piattaforma https://gcfp.cnappc.it/ .
Se nel frattempo si fosse già provveduto ad acquisire i crediti formativi obbligatori, chiediamo di verificare sulla piattaforma GCFP la correttezza del monte crediti maturato e di contattare la Segreteria per segnalare/comprendere le eventuali difformità.
Per maggiori informazioni potrà inoltre consultare le FAQ pubblicate sul sito AWN